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[ ARTICOLI ]
Novità introdotte con
il decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazioni
nella legge n. 248 del 4 agosto 2006.
di
Simona Sentinelli ![]()
Revisione del regime fiscale
delle cessioni e locazioni di fabbricati (art. 35, commi da 8 a 10-sexies)
Le locazioni di fabbricati uso abitativo, ai sensi dell'art. 10, n. 8)
del DPR n. 633 del 1972, sono in regime di esenzione, comprese le locazioni
finanziarie. E' stato soppresso il n. 127-ter della tabella A, parte III
che prevedeva l'applicazione dell'aliquota ridotta del 10% alle locazioni
di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese che li avevano costruiti
per la successiva vendita.
Il regime di esenzione si rende applicabile anche alle cessioni di fabbricati
abitativi, ai sensi dell'art. 10, n. 8)bis del DPR n. 633 del 1972, con
l'unica eccezione riguardante i fabbricati ultimati o ristrutturati da non
piu' di quattro anni, ceduti dalle imprese che li hanno costruiti o di ristrutturati.
Anche la locazione da parte di soggetti Iva di fabbricati strumentali per
natura (cat. catastale A10,B, C, D, E) è di regola esente Iva con
l’eccezione di:
- locazioni nei confronti di soggetti passivi Iva che svolgono attività
che non hanno diritto a detrazione ovvero che possono esercitare tale diritto
in misura non superiore al 25%;
- locazioni effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio
d’impresa o arte e professione;
- locazioni per le quali, nell’atto, il locatore ha esercitato l’opzione.
E’ dovuta in ogni caso, anche in deroga al principio di alternatività
con l’IVA, l’imposta di registro del 1% sui canoni di locazione
dei fabbricati strumentali per natura e del 2% su quelli relativi ai fabbricati
uso abitativo.
Inoltre, in base al n. 8-ter) dell'art. 10, primo comma, del DPR 633/72,
inserito dalla legge n. 248/2006, le cessioni di fabbricati e di porzioni
di fabbricati strumentali per natura sono esenti dall'Iva. Fanno eccezione
a questa regola (e sono pertanto imponibili):
- quelle effettuate entro 4 anni dall’ultimazione dalle imprese che
li hanno costruiti o che vi hanno eseguito lavori di recupero;
- quelle effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d’imposta
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono
il diritto alla detrazione d’imposta in percentuale pari o inferiore
al 25%;
- quelle effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono nell’esercizio
di impresa, arti o professioni (privati);
- quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato
l’opzione per l’imposizione.
Nelle operazioni di cessione di immobili torna applicabile, fatte alcune
eccezioni, ai fini dell’attività di accertamento nei riguardi
dell’IVA, delle imposte dirette e dell’imposta di registro,
la possibilità, da parte dell’Amministrazione finanziaria,
di riferirsi al valore normale dei beni in luogo dei valori determinati
automaticamente su base catastale.
Sono state inoltre elevate le imposte ipotecarie (1%) e catastali (3%) che
graveranno su tutte le cessioni di immobili strumentali (art. 10 D.Lgs.
347/1990).
Le operazioni di leasing immobiliare sono assoggettate, in linea di principio,
alla stessa disciplina sopra esposta, fatte salve alcune peculiarità
non elencate in questa prima disamina.
LOCAZIONI D’AZIENDA
Il nuovo regime di tassazione applicabile alle locazioni di fabbricati si
estende anche alle locazioni d’azienda in presenza di fabbricati.
Difatti l’art 35 c. 10-quater DL 233/06 impone una deroga al regime
di tassazione previsto per le locazioni d’azienda qualora:
- il valore normale dei fabbricati sia superore al 50% del valore dell’azienda;
- l’eventuale applicazione dell’Iva e dell’imposta di
registro consente di conseguire un risparmio d’imposta rispetto a
quella prevista per le locazioni di fabbricati.
OBBLIGHI DI RETTIFICA
Per evitare particolari aggravi alle imprese interessate al nuovo regime
di esenzione Iva per le locazioni e cessioni di immobili, la rettifica della
detrazione Iva operata in periodi pregressi prevista dall’art. 19-bis2
DPR 633/72 non dovrà, in genere, essere effettuata con il rispetto
di alcuni vincoli.
Nel caso di fabbricati uso abitativo non è richiesta rettifica Iva
a suo tempo operata con riferimento a:
- fabbricati posseduti al 4 luglio 2006, per i soggetti il cui regime fiscale
è mutuato;
- fabbricati posseduti dalle imprese che li hanno costruiti o ristrutturati
per i quali il termine di 4 anni è scaduto entro il 4 luglio.
Nel caso di fabbricati strumentali non è richiesta rettifica Iva
a suo tempo operata con riferimento a:
- fabbricati posseduti al 4 luglio 2006.
Tuttavia, se nel primo atto successivo al 4 luglio non è esercitata
l’opzione per l’assoggettamento ad IVA, deve essere effettuata
la rettifica.
REGISTRAZIONE DI CONTRATTI DI LOCAZIONE IN CORSO AL 4 LUGLIO
Con provvedimento del 14 settembre 2006, l’Agenzia delle entrate ha
stabilito le principali modalità e termini degli adempimenti e versamenti
da eseguire in caso di registrazione dei contratti di locazione, precedentemente
non registrati poiché assoggettati ad Iva.
Tutti i contratti di locazione anzidetti, in essere al 4 luglio 2006, dovranno
essere registrati, esclusivamente in via telematica per i titolari di partita
Iva, nel periodo compreso tra il 2 e 30 novembre p.v.. Non dovrà
essere allegato il contratto di locazione ma forniti esclusivamente alcuni
dati rilevanti ai fini delle imposta di registro ed Iva.
Durante lo stesso periodo potrà eventualmente essere effettuata anche
l’opzione per l’imponibilità I.V.A. delle locazioni di
beni strumentali attraverso una dichiarazione, le cui modalità dovranno
essere stabilite con apposito provvedimento, e dovrà essere pagata,
annualmente o in unica soluzione, la corrispondente imposta di registro
calcolata sul corrispettivo pattuito per la residua durata del contratto.